Art. 13.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è emanato il regolamento di attuazione della medesima, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.